Prodotto della fermentazione alcolica di mosti ricavati da uve fresche o leggermente appassite, con, o senza, la presenza di vinacce. Ovvero il vino si ottiene tramite la fermentazione alcoolica del mosto d’uva.

  • vino secco: si intende un vino che non abbia residui zuccherini, in cui tutti o quasi tutti gli zuccheri si siano trasformati durante la fermentazione in alcol e anidride carbonica. Zuccheri residui inferiori a 9 g/l, se il tenore di acidità totale non è inferiore a più di 2 g/l rispetto al tenore di zucchero residuo
  • vini in cui la fermentazione alcolica degli zuccheri non si è completata con l’esaurimento degli stessi.
    • Vino dolce: Tenore di zucchero residuo superiore a 45 g/l. (da cui la definizione: mosto d’uva parzialmente fermentato)
    • Vino amabile: Tenore di zucchero residuo fino a 45 gl-
    • Vino abboccato: Zucchero residuo fino a 18 g/l, che non deve superare il tenore di acidità totale di più di 10 g/l.

vini liquorosi sono quei vini prodotti utilizzando un vino base (di gradazione alcolica non inferiore  12%) addizionato di mistella (mosto al quale è stata bloccata la fermentazione mediante aggiunta di alcol), alcol, acquavite di vino o mosto concentrato (mosto parzialmente disidratato), al fine di aumentarne la gradazione alcolica. I liquorosi sono chiamati anche vini fortificati, a volte vini alcolizzati.

vino spumante: cioè al vino ottenuto naturalmente dalla fermentazione alcolica di mosto d’uve, o rifermentazione di vini, caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da abbondante sviluppo di anidride carbonica, sviluppata dalla fermentazione.

Qui poi si dovrebbe fare tutta una distinzione tra le diverse tipologie di vini spumanti, in funzione del metodo usato per ottenere lo spumante stesso, le basi di partenza, i residui zuccherini, le indicazioni in etichetta, che vedremo nella degustazione dell’ultima serata.

vino novello (in francese: vin nouveau) è un vino ottenuto tramite la tecnica della macerazione carbonica e venduto nello stesso anno della vendemmia da cui proviene

vino naturale: il vino naturale non avendo alcuna regolamentazione ufficiale, di fatto come definizione legale non esiste. Inoltre, ogni vino è fatto a base di uva, quindi cosa dovrebbe essere un vino naturale? La risposta che viene data è: il derivato della fermentazione spontanea dell’uva pigiata (mosto) Si aggiunge che viene consentita l’aggiunta di anidride solforosa. Ma se si aggiunge solforosa è ancora naturale? E se non si controlla la fermentazione tramite la solforosa, si accetta che il vino possa ben presto divenire aceto?

vino biologico: è un prodotto che deriva da un metodo di coltivazione con regole ben precise, stabilite dal Reg. CE 834/07, che esclude l’uso di antiparassitari o concimi chimici di sintesi. Prevede anche un uso ridotto di solforosa (rispetto ai limiti legali) e non consente l’uso di tutti gli additivi enologici consentiti dalla legge e pratica enologica.

vino vegano: è un vino che non contiene sostanze di origine animale al suo interno e che viene prodotto con processi che escludono l’utilizzo di qualsiasi sostanza di origine animale. Non esiste un ente legalmente riconosciuto per questa certificazione. I certificatori sono società di diritto privato a cui ci si associa per essere certificati.

vino biodinamico: è quel vino ottenuto da uve da agricoltura biodinamica, una metodologia formulata negli anni ’20 da Rudolf Steiner. L’agricoltura biodinamica è un tipo di coltivazione che tende a preservare la naturalezza del terreno e dei suoi prodotti. Anche per questi non esiste un ente legalmente riconosciuto per questa certificazione. I certificatori sono società di diritto privato a cui ci si associa per essere certificati.

  • le proprietà del vino
  • Il vino contiene polifenoli con proprietà antiossidanti (tra cui il resveratrolo), che rallentano il processo d’invecchiamento.
  • Agisce positivamente sui livelli di: colesterolo, trigliceridi e glicemia basale.
  • Ha un’azione fibrinolitica e antitrombotica.
  • L’assunzione moderata di vino sembra avere anche un effetto benefico sulle ossa, contrastando l’osteoporosi tanto negli uomini quanto nelle donne.
  • Alcuni studi hanno ipotizzato un effetto positivo del vino bianco nella prevenzione delle malattie reumatiche; tale beneficio sarebbe dovuto a due sostanze, il tirosolo e l’acido caffeico, in grado di contrastare l’infiammazione.
  • Aiuta a liberare le endorfine presenti nel cervello, diminuendo la depressione.

Sono stati, inoltre, ipotizzati anche benefici del vino rosso anche sulla calcolosi della colecisti e su alcuni tipi di cancro.

Di tutti gli aspetti che possiamo dedurre dalla storia, delle caratteristiche e relative definizioni, delle proprietà di un vino quali riusciamo a dedurre dalla etichetta di un vino?

Quelle seguenti sono le indicazioni minime di legge presenti sull’etichetta:

  • Denominazione di vendita.
  • Indicazione dell’azienda imbottigliatrice.
  • Prodotto in Italia.
  • Il volume nominale, ovvero la capacità del contenitore.
  • La percentuale di alcool sul volume, ovvero la gradazione alcolica.
  • Il lotto.
  • Contiene solfiti (non obbligatorio se in presenza inferiore ai 10mg/l)
  • L’annata per i vini in cui è consentita o obbligatoria (per i DOC e DOCG).
  • Per il Vino: un aggettivo che ne definisce il colore (bianco, rosso, rosato). Non è prevista, anzi è vietata l’indicazione dell’annata, intesa come anno di vendemmia delle uve e del vitigno o dei vitigni utilizzati per il vino ad esclusione dei vini varietali che possoni indicare un vitigno che non sia contenuto nella definizione di una DOC
  •  

Possiamo trovare in aggiunta le scritte:

  • Indicazione geografica protetta o tipica (IGP)
  • Denominazione di origine controllata (DOC) con le eventuali distinzioni previste in disciplinare Superiore, Riserva)
  • Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG)
  • Biologico (BIO)  Biodinamico (Demeter) Qualità Vegetariana (QV)
  • Indicazione del vigneto di produzione
  • Nome o marchio proprio del produttore
  • Indicazioni come Castello, Rocca, Abbazia, ecc. ecc., per aziende che producano ed effettuino tutte le operazioni di produzione, maturazione ed imbottigliamento al proprio interno
  • qualora sia nominata una sola varietà di uva da vino (o un suo sinonimo) occorre che almeno l’85% del prodotto sia ottenuto da tale varietà;
  • qualora siano nominate due o più varietà di uve da vino (o loro sinonimi) il 100% del prodotto deve essere ottenuto da tali uve. Le varietà devono, in tal caso, essere riportate in ordine decrescente in base alla percentuale delle uve utilizzate e in caratteri delle stesse dimensioni.
  • Per i vini non DOP o IGP, in Italia, l’indicazione della varietà dell’uva utilizzata è soggetta al disciplinare di produzione, controllata dagli enti a questo deputati
  • Gli Stati membri CEE possono decidere di utilizzare l’espressione “vino varietale” completata da un nome della o delle varietà di uve da vino.

Cosa non troviamo:

  • Maturato in botte, barrique
  • La durata della maturazione in botte (che è di durata prevista minima per alcune tipologie DOC)
  • Indicazioni di qualità non previste nei disciplinari
  • Nome dei vitigni varietali dove non consentito